Statuto

Statuto

Associazione Astronomica QUASAR – APS

 

Art. 1 – Costituzione

È costituita,  ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Astronomica Quasar – APS”, in continuità con l’associazione “Quasar” costituitasi a Prato nel 1983.

Essa è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità sociale.

L’associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

 

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede legale in Prato ed ha una sezione in Calenzano (FI).

Essa ha durata illimitata.

 

Art. 3 – Scopi

Scopo primario dell’associazione è lo studio e la divulgazione e la promozione dell’astronomia e argomenti scientifici e culturali in genere.

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art.5 legge 117/2017;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H art.5 legge 117/2017);
  • i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attivita’  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

 

Essa in particolare si prefigge di:

  • promuovere e organizzare incontri di osservazione astronomica e planetari, oltre che presso le sedi sociali, presso strutture idonee allo scopo
  • organizzare star party in luoghi idonei con strumentazione idonea
  • promuovere e organizzare conferenze, proiezioni, incontri a tema aperti al pubblico e ogni altra attività propedeutica alla divulgazione dell’astronomia e di argomenti scientifici e culturali in genere.
  • promuovere e organizzare corsi nelle scuole e corsi per la cittadinanza per avvicinare giovani e adulti alle conoscenze delle scienze astronomiche e alla cultura in genere.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione. 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Art. 4 – I Soci – Criteri di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli individui che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In base alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.  La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

 

All’atto dell’ammissione il socio s’impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dall’ Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

 

Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 .Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

Art. 6 – Gli organi Sociali

Gli organi dell’associazione sono:

– L’Assemblea dei soci;

– Il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente

– l’organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Art. 7 – L’Assemblea

L’assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi ed è l’organo sovrano dell’associazione.

Essa ha i seguenti compiti:

  1. eleggere il Presidente ogni tre anni;
  2. eleggere il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
  3. eleggere eventuali altri organi al ricorrere dei requisiti di legge (organo di controllo);
  4. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
  5. fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. deliberare sulla esclusione degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
  8. approvare il programma annuale dell’associazione;
  9. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  10. approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  11. sciogliere l’associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
  12. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
  13. deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  14. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno, in seduta ordinaria, dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati o con e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso deve anche essere affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

  1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  2. quando la richiede almeno un decimo dei soci.

 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall’estensore; esso è conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

 

Art. 8 – IL Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da almeno tre membri.

Esso dura in carica tre anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da due membri del Consiglio stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, in particolare e tra gli altri:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  4. ammette i nuovi soci;
  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi del presente statuto

 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti nell’ambito del Consiglio stesso).  I membri del consiglio direttivo possono assumere anche due cariche contemporanemante. A  mero titolo di esempio il Vice presidente può rivestire anche l’incarico di segretario.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio  è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 9 – IL Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. La sua durata coincide con quella del  Consiglio Direttivo.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Sia il Presidente che il tesoriere possono disporre dei fondi sociali con firma disgiunta tra loro.

 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 10 – Altri organi

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 11 – I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • da quote e contributi dei soci;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • entrate derivanti da convenzioni;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • proventi per prestazioni di servizi vari a soci e a terzi (nel rispetto dei limiti del Codice del terzo settore) per le attività di interesse generale (art. 5 legge 117/2017);
  • proventi da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (art. 7 legge 117/2017);
  • proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

 

Art. 12 – Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del CtS, l’associazione deve:

  • pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (c.2 art. 14 117/2017).
  • redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. (c.1 art. 14 117/2017

 

Art. 13 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente dell’associazione.

 

Art. 14 – Modifiche Statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari o enti del terzo settore (ets); è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

 

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

 

 

Prato, lì 08 aprile 2024