Statuto

Statuto

Associazione Astronomica QUASAR – APS

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito

denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’associazione di promozione

sociale denominata “Associazione Astronomica Quasar – APS”, in continuità con l’associazione

“Quasar” costituitasi a Prato nel 1983.

Essa è senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di

finalità di utilità sociale.

L’associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta.

Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge.

Art. 2 – Sede

L’associazione ha sede legale in Prato ed ha una sezione in Calenzano (FI).

Essa ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopi

Scopo primario dell’associazione è lo studio e la divulgazione e la promozione dell’astronomia e

argomenti scientifici e culturali in genere.

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle

seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato

dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,

e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in-

cluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del vo-

lontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Essa in particolare si prefigge di:

– promuovere e organizzare incontri di osservazione astronomica e planetari, oltre che presso

le sedi sociali, presso strutture idonee allo scopo

– organizzare star party in luoghi idonei con strumentazione idonea

– promuovere e organizzare conferenze, proiezioni, incontri a tema aperti al pubblico e ogni

altra attività propedeutica alla divulgazione dell’astronomia e di argomenti scientifici e

culturali in genere.- promuovere e organizzare corsi nelle scuole e corsi per la cittadinanza per avvicinare giovani

e adulti alle conoscenze delle scienze astronomiche e alla cultura in genere.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni

di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento,

a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da

parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del

Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi

di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – I Soci – Criteri di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli individui che accettano gli articoli dello Statuto e

del regolamento interno, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a dedicare una

parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso,

non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio

Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente

nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica) e la dichiarazione

di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi

alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In base alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti

alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del

Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal

Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di

rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se

non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

All’atto dell’ammissione il socio s’impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella

misura fissata dall’ Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del

Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicareadeguatamente all’associato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel

corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto

o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera

al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata

dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione

dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli

stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente

Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, le spese sostenute dai

volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo

3 luglio 2017 n. 117.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e

gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere

animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore

morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci hanno

l’obbligo di versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini

annualmente stabiliti dall’Assemblea;

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle

attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del

numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 6 – Gli organi Sociali

Gli organi dell’associazione sono:

– L’Assemblea dei soci;

– Il Consiglio Direttivo;

– Il Presidente

– l’organo di controllo (al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 – L’Assemblea

L’assemblea è costituita dai soci fondatori ed effettivi ed è l’organo sovrano dell’associazione.Essa ha i seguenti compiti:

A. eleggere e revocare il Presidente ogni tre anni;

B. eleggere e revocare il Consiglio Direttivo ogni tre anni;

C. eleggere e revocare eventuali altri organi al ricorrere dei requisiti di legge (organo di

controllo);

D. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;

E. fissare annualmente l’importo della quota sociale di adesione;

F. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del

Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

G. deliberare sulla esclusione degli associati;

H. approvare il programma annuale dell’associazione;

I. proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

J. approvare eventuali modifiche allo Statuto;

K. sciogliere l’associazione e devolverne il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

L. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

M. deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

N. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno, in seduta ordinaria, dal presidente

dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli

associati o con e-mail, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso deve anche

essere affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L’assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del

Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

A. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

B. quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la

riunione.

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti

aventi diritti di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il

numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati

per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la

qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere

un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale

che viene redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall’estensore; esso è conservato a

cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Art. 8 – IL Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da

almeno tre membri.

Esso dura in carica tre anni.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente

convocata da due membri del Consiglio stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il

voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, in particolare e tra gli altri:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;

3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto

economico;

4. ammette i nuovi soci;

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi del presente statuto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei

suoi componenti.

Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto

direttamente dall’assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti

nell’ambito del Consiglio stesso). I membri del consiglio direttivo possono assumere anche due

cariche contemporaneamente. A mero titolo di esempio il Vice presidente può rivestire anche

l’incarico di segretario.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero

indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e

di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio è generale, pertanto le limitazioni di

tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – IL Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e

l’Assemblea. La sua durata coincide con quella del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca

l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.Sia il Presidente che il tesoriere possono disporre dei fondi sociali con firma disgiunta tra loro.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia

impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Altri organi

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale,

i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.

1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali

iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla

Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale

iscritti nell’apposito registro.

Art. 11 – I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

– da quote e contributi dei soci;

– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui

finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

– entrate derivanti da convenzioni;

– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

– proventi per prestazioni di servizi vari a soci e a terzi (nel rispetto dei limiti del Codice del

terzo settore) per le attività di interesse generale (art. 5 legge 117/2017);

proventi da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (art. 7 legge

117/2017);

– proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del

Terzo settoreIl patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate

comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è

approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo

Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile

dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima

dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui

all’art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto

per cassa.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 14 del CtS, l’associazione deve:

– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di

amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (c.2 art. 14 117/2017);

redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel

proprio sito internet il bilancio sociale. (c.1 art. 14 117/2017).

Art. 13 – Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche

i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso

organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso

organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

richiesta scritta al presidente dell’associazione.Art. 14 – Modifiche Statutarie e trasformazione, fusione o scissione dell’associazione

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto

favorevole della maggioranza dei presenti convocati in assemblea straordinaria.

Dopo tre assemblee straordinarie per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto che non riuscissero a

raggiungere la validità minima di presenti (2/3), dalla quarta convocazione la presenza necessaria

scende al 50%+1 dei soci e per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto servirà il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

La delibera per la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione è valida con la presenza dei

due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti convocati

in assemblea straordinaria.

Dopo tre assemblee straordinarie per trasformare, fondere o scindere dell’associazione che non

riuscissero a raggiungere la validità minima di presenti (2/3), dalla quarta convocazione la presenza

necessaria scende al 50%+1 dei soci per trasformare, fondere o scindere dell’associazione servirà il

voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera

sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico

nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata con

finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari o enti del

terzo settore (ets); è assolutamente esclusa la devoluzione ai soci o ad altri enti con scopo di lucro.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e

dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice

civile.

Prato, lì 08 aprile 2024